La Soluzione

Il protocollo KYBC offre una soluzione reale, tangibile e complementare per affrontare tutti i contenuti illegali con oneri minimi da parte delle aziende legittime.

Apprezziamo molto che la Commissione europea abbia mostrato interesse a risolvere questo problema nei suoi testi prelegislativi sul Digital Services Act. Tuttavia, siamo preoccupati del fatto che finora gli obblighi relativi il KYBC siano stati menzionati solo nel contesto dei mercati online. Un approccio così limitato rappresenterebbe un’occasione persa per contrastare l’ampia gamma di contenuti illegali presenti online.

Il Digital Services Act costituisce una reale opportunità per rettificare la situazione che consente a chi opera in maniera disonesta di ignorare impunemente l’articolo 5 della Direttiva E-Commerce. Un’azienda non può andare online senza un nome di dominio, senza un hosting o senza pubblicità, né senza servizi di pagamento o mercati online. Gli intermediari, avendo un rapporto diretto con l’azienda che richiede tali servizi , sono quindi nella posizione migliore per garantire che solo le aziende che sono disposte a rispettare la legge abbiano accesso ai loro servizi. Ciò non significa monitorare il comportamento o il contenuto dei propri clienti, ma semplicemente di chiedere loro di identificarsi e di applicare semplici controlli di due tipi, sulla base di dati pubblicamente disponibili. Qualora le informazioni fornite si rivelassero manifestamente errate o l’intermediario venisse informato che il cliente non è chi sostiene di essere, deve interrompere la fornitura di servizi fino a quando il cliente in questione non chiarisca la situazione.

Per decenni, le imprese fraudolente hanno sfruttato la mancanza di applicazione dei requisiti di informazione previsti ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva. Ciò è andato a scapito di un ambiente online sicuro e affidabile e ha facilitato l’uso dell’infrastruttura internet da parte di entità commerciali completamente anonime che intenzionalmente mettono a disposizione o distribuiscono contenuti illegali. Queste attività anonime includono operatori di siti Web di truffa e operatori di servizi online che distribuiscono giochi d’azzardo illegali, medicinali scadenti o falsificati, materiale di abuso sessuale, contraffazione, malware e altro.

 

Questo è il momento di agire.

Un obbligo di tipo KYBC rappresenta uno strumento ideale per conferire maggiore efficacia all’articolo 5 della Direttiva E-Commerce. Richiedere alle realtà commerciali di dichiarare la loro vera identità su Internet ridurrebbe automaticamente i contenuti illegali online e faciliterebbe notevolmente gli sforzi dei consumatori e delle aziende nel richiedere un risarcimento.

Quest’obbligo in realtà esiste già: l’articolo 5 della Direttiva E-Commerce stabilisce i requisiti generali di informazione che i fornitori di servizi devono rendere facilmente disponibili, direttamente e permanentemente accessibili ai destinatari dei loro servizi e alle Autorità competenti. Tali informazioni includono il nome del fornitore di servzi, l’indirizzo fisico presso il quale è stabilita la sede legale delle attività e i dati di contatto del fornitore stesso, incluso l’indirizzo email, così da poter essere contattati rapidamente e stabilire una comunicazione in modo diretto ed efficace.

Ma in base alla legge esistente, non ci sono conseguenze per chi non lo fa. Gli operatori di siti Web truffa che cercano di frodare i consumatori, nonché gli operatori di servizi online che diffondono contenuti pedopornografici, gioco d’azzardo illegale, prodotti contraffatti e altri contenuti illeciti prendono di mira liberamente i cittadini dell’UE, utilizzando infrastrutture europee, con un’impunità garantita dal completo anonimato.

Il protocollo KYBC prevede oneri minimi o nulli per le attività legittime, tutte facilmente identificabili. La creazione di un insieme definito di intermediari responsabili della raccolta dei dati per confermare l’identità delle realtà con cui stanno contrattando direttamente – nonché la verifica di tali dati – dovrebbe essere facile da implementare come parte del processo di registrazione e delle successive verifiche periodiche. Nel caso in cui i dati identificativi risultassero falsi, fuorvianti o comunque non validi, l’intermediario dovrà interrompere la fornitura dei propri servizi al rispettivo cliente.

Categorie di intermediari inclusi negli obblighi KYBC

Quando si considerano le categorie di intermediari da includere negli obblighi previsti dal protocollo KYBC, è necessario trovare il giusto equilibrio, riconoscendo che il problema degli operatori illeciti si estende ben oltre i marketplace online, e spesso si manifesta attraverso siti e servizi dedicati che distribuiscono truffe o contenuti illegali. In questo contesto, proponiamo che gli obblighi KYBC siano applicabili non solo ai marketplace, ma all’intera gamma di servizi che rendono operativa l’attività di un sito come previsto dall’articolo 5 della direttiva. Questi servizi includono, ad esempio, l’impiego aziendale di servizi di hosting e CDN, servizi di pagamento, servizi di dominio, pubblicitari e proxy.

Sanzioni

Il protocollo KYBC non incide sui privilegi di responsabilità di cui agli articoli 12-15 della Direttiva E-Commerce, ma prevede obblighi nuovi e diretti su alcune categorie di intermediari. Si dovrebbero introdurre sanzioni finanziarie dissuasive in caso di inadempienza.

Testo su KYBC approvato dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei Consumatori del Parlamento Europeo

Emendamento di Compromesso C

Trasparenza e tutela
dei consumatori

Emendamento di Compromesso 4

Trasparenza e obblighi di informazione